Sicilia: sarà pubblicato il 50% delle carenze di guardia
Ottimismo sulla prossima pubblicazione delle ore carenti anche in Sicilia. Ancora distanti invece le posizioni tra le OO.SS. e la regione circa la chiusura delle 60 guardie. Sbloccate anche le carenze di emergenza sanitaria.
Palermo, 15.10.2006 - Raggiunto un accordo per la pubblicazione del 50% delle ore carenti di continuità assistenziale nella regione Sicilia individuate al 1° settembre 2006. Unica raccomandazione è non bandire le carenze relative a quei presidi per i quali le aziende prevedono la chiusura o la riorganizzazione. Il restante 50% dovrebbe essere sottoposto a valutazione tramite un successivo tavolo tecnico. Le carenze di continuità assistenziale dovrebbero essere comunicate entro la fine di quest'anno per essere bandite entro febbraio del prossimo anno.
L'accordo è stato raggiunto durante l'incontro in sede di comitato permanente regionale svoltosi nella mattinata di oggi. Presenti per la Fimmg Saverio La Bruzzo (assistenza primaria), Palma Arezio (continuità assistenziale) e Filippo Mangiapane (emergenza sanitaria); per Federazione Medica erano presenti Rosalba Muratori (continuità assistenziale), Maurizio Cona (assistenza primaria) e Vincenzo Picciolo (emergenza sanitaria). Presenti infine, in qualità di uditori, anche i rappresentanti dello SNAMI con Giancarmelo La Manna, Nino Grillo e Giuseppe Maugeri.
In agenda vi erano anche alcuni provvedimenti circa l'applicazione degli artt. 16 e 70 dell'ACN del 23/03/2005 e la norma transitoria n. 7.
Ecco le conclusioni:
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Art. 16, comma 77. Per l’assegnazione a tempo indeterminato degli incarichi vacanti di assistenza primaria e di continuità assistenziale rilevati, secondo le procedure di cui al presente Accordo, le Regioni, fatto salvo il disposto di cui all’art. 34, comma 2, lettera a), e dell’art. 63, comma 2, lettera a), riservano nel proprio ambito, sulla base degli Accordi regionali:
a) una percentuale variabile dal 60% al 80 % a favore dei medici in possesso dell’attestato di formazione in medicina generale di cui all’art. 1, comma 2, e all’art. 2, comma 2, del D.L.vo n. 256/91 e delle norme corrispondenti di cui al D.L.vo n. 368/99 e di cui al D.L.vo n. 277/2003;
b) una percentuale variabile dal 40 % al 20% a favore dei medici in possesso di titolo equipollente, in corrispondenza alla percentuale di cui alla lettera a).
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Per l'attribuzione a tempo indeterminato degli incarichi di assistenza primaria e di continuità assistenziale si è giunti all'accordo di riservare una percentuale del 60% a favore dei medici in possesso dell’attestato di formazione in medicina generale e del 40% a favore dei medici in possesso di titolo equipollente. In precedenza il rapporto era di 67 a 33.
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Art. 70, comma 88. L’incarico di sostituzione può essere attribuito per un periodo fino a dodici mesi, sulla base del disposto degli Accordi regionali. Un ulteriore incarico può essere conferito allo stesso medico sulla base di quanto disposto dal comma 11 del presente articolo.
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E' stato stabilito che la durata degli incarichi di sostituzione potranno avvenire per un periodo massimo di sei mesi continuativi.
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Norma transitoria n. 71. Ai medici che abbiano acquisito l’attestato di idoneità all’esercizio delle attività di emergenza sanitaria territoriale nella Regione interessata successivamente alla data di scadenza della presentazione delle domande di inclusione in graduatoria regionale, è concesso, al fine di consentire la piena operatività della rete degli operatori dell’emergenza, l’attribuzione di incarichi provvisori di emergenza sanitaria nei casi in cui questi non siano stati attribuiti ai medici inclusi nella graduatoria regionale o in quelle di disponibilità di cui all’art. 15 del presente Accordo e in possesso del previsto attestato per mancanza di medici disponibili ad accettare gli stessi incarichi.
2. A tal fine i medici interessati, acquisito il titolo di idoneità previsto, inviano alle Aziende apposite domande di inserimento in un apposito elenco, specificando il possesso dei requisiti necessari all’inserimento e di quelli idonei a determinarne, ai sensi del successivo comma 3, la posizione nell’elenco.
3. I medici di cui al precedente comma con priorità per i medici che non detengano alcun rapporto di lavoro dipendente pubblico o privato e che non siano titolari di borse di studio anche inerenti a corsi di specializzazione, sono graduati nell’ordine dalla minore età, dal voto di laurea, dall’anzianità di laurea.
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E' stato stabilito inoltre che andranno bandite anche le ore carenti di emergenza sanitaria, ma dovranno essere precedute da una mobilità entro il 2006.
Nulla di nuovo invece sul prossimo incontro per la definizione dell'accordo integrativo di emergenza per ciò che riguarda la parte economica, ma già qualcosa di nuovo potrebbe accadere il prossimo lunedì 20 novembre (è possibile, ma non ancora definito, l'incontro con l'assessore).
Per concludere a proposito dell'accordo integrativo di continuità assistenziale la prossima convocazione è prevista per il 28 novembre.